Attestato di Soggiorno permanente
ISTRUZIONI PER RILASCIO DELL'ATTESTATO DI SOGGIORNO PERMANENTE
Il cittadino UE e i cittadini dei paesi che fanno parte dello Spazio Economico Europeo (compresi pure i cittadini dell'Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera e San Marino) possono richiedere al Comune di residenza l'attestato che certifica la loro condizione di titolari del diritto di soggiorno permanente se hanno soggiornato legalmente ed in via continuativa per 5 anni nel territorio nazionale.
Gli interessati devono esibire direttamente la documentazione alla quale desumere il perdurante possesso dei requisiti della regolarità del soggiorno per il periodo minimo previsto per legge, non potendosi ritenere sufficienti ai fini della prova del perdurante possesso dei requisiti né l'autocertificazione degli stessi né la mera iscrizione anagrafica per il medesimo periodo.
Infatti solo il possesso continuativo dei requisiti può garantire la regolarità del soggiorno. Diversamente, lo straniero comunitario sarebbe irregolarmente soggiornante.
I cittadini che richiedono il certificato di soggiorno permanente sono tenuti a dimostrare, con idonea documentazione, la regolarità del soggiorno ininterrotto per 5 anni.
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE ALL'ISTANZA
L’istanza di rilascio dell’attestazione di soggiorno permanente dev'essere presentata debitamente compilata e corredata della seguente documentazione, relativa almeno all'ultimo quinquennio, che attesta la regolare presenza in Italia:
per il lavoratore subordinato:
• contratti di lavoro e buste paga/CUD;
• e/o iscrizione al centro dell’impiego a seguito di interruzione non volontaria del rapporto di lavoro;
• e/o qualsiasi altro documento idoneo a provare la sussistenza di tale condizione.
per il lavoratore autonomo:
• dimostrazione partiva I.V.A. e iscrizione C.C.I.A.A. e dichiarazione dei redditi;
• e/o documenti contributivi e/o fiscali (denuncia I.V.A. Fatture ...);
• e/o qualsiasi altro documento idoneo a provare la sussistenza di tale condizione.
per il cittadino non lavoratore:
possesso di risorse economiche adeguate e del titolo di copertura dei rischi sanitari per 5 anni continuativi (documentazione comprovante la condizione economica, polizza, iscrizione SSN ecc.).
Costo: due marche da bollo da € 16,00 (una per l’istanza e una per l'attestato) oltre ai diritti di segreteria.
Normativa:
• Direttiva 2004/38/CE;
• D.Lgs. 06 febbraio 2007, n. 30;
• Circolare del Ministero dell'Interno 06 aprile 2007, n. 19;
• sentenza della Corte di Giustizia 21 dicembre 2011/Procc. C-424/10 e C-425/10.
ISTANZA_RILASCIO_ATTESTATO_DI_SOGGIORNO_PERMANENTE_CITTADINI_UE.docx (12,83 KB) |