Riconciliazione dei coniugi
I coniugi possono, di comune accordo, far cessare gli effetti della sentenza di separazione senza che sia necessario l'intervento del giudice.
La richiesta di rendere la dichiarazione di riconciliazione deve essere fatta nel Comune dove è avvenuto il matrimonio o in quello in cui è trascritto l’atto di matrimonio.
Come fare
I coniugi devono compilare e sottoscrivere la dichiarazione di riconciliazione con i propri dati personali e quelli relativi al matrimonio e alla separazione. Coloro che hanno un atto di separazione giudiziario o una sentenza di omologa antecedente al 2002 devono produrre all'ufficio una copia conforme all'originale del provvedimento. Infatti solo negli anni successivi al 2002 il tribunale ha iniziato ad inviare allo stato civile gli atti di separazione per l'annotazione sui registri in modo sistematico.
Il tutto va presentato personalmente da uno dei coniugi all’ufficio di Stato civile o può essere fatto pervenire anche via email o PEC allo stesso, allegando i documenti di identità.
L’ufficiale dello stato civile verifica i dati anagrafici dei coniugi mediante acquisizione d’ufficio degli atti necessari nei Comuni italiani interessati, dopo di che fissa l’appuntamento per la dichiarazione di riconciliazione, che deve essere sottoscritta contestualmente dai due coniugi i quali, pertanto, dovranno presentarsi insieme all'appuntamento, muniti ciascuno del proprio documento d'identità.
L’annotazione sull’atto di matrimonio della riconciliazione viene curata d’ufficio. La data di decorrenza della riconciliazione è quella dell’atto di riconciliazione reso davanti all’ufficiale dello stato civile. La pubblicità ai terzi decorre dall'annotazione sull'atto di matrimonio.
Iter riassuntivo della procedura
- Entrambi i coniugi rendono la dichiarazione di riconciliazione davanti all'ufficiale di stato civile o fanno pervenire la dichiarazione tramite email o tramite PEC con documento di identità;
- l'ufficio acquisisce i documenti necessari, fissa un appuntamento con i coniugi e in quella data redige, avanti a loro, il relativo atto e provvede all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
- gli interessati possono chiedere l'estratto di matrimonio contenente le annotazioni, compresa la riconciliazione.
Normativa
Art. 157 codice civile - Cessazione degli effetti della separazione.
"I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione. La separazione puo' essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione".
DICHIARAZIONE_DI_RICONCILIAZIONE.docx (9,06 KB) |